Superbonus 110% – Precisazioni

Il Decreto Rilancio, per quanto riguarda le misure di sostegno alle rinnovabili e all’efficienza energetica, è giustamente ambizioso sulla carta, volto come è a realizzare interventi di ampio respiro, coerentemente fra l’altro con le priorità contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
Ma è una macchina che potrebbe ingolfarsi prima ancora di partire, a causa delle prevedibilissime complicazioni burocratiche da risolvere entro una finestra temporale ristretta e di vecchie chiavi inglesi regolamentari dimenticate nel motore, che rischiano di gripparlo alla prima accensione, se non saranno tolte durante la ratifica parlamentare.
Vediamo intanto perché il poco tempo a disposizione per mettere a punto la complicata macchina bancaria, fiscale e amministrativa potrebbe rendere impossibile o molto difficile sprigionare a terra la forza propulsiva delle misure pur buone contenute nella norma.
I dettagli del provvedimento, lungo oltre 450 pagine e varato dopo settimane di difficili negoziati, sono scaricabili dal link in fondo all’articolo, ma, in estrema sintesi, ricordiamo che il Decreto Rilancio porta al 110% in cinque anni le detrazioni fiscali sui lavori di riqualificazione energetica degli edifici, estendendo tale possibilità anche alle classiche ristrutturazioni, come indicato dall’art. 128, comma 4 del Decreto Rilancio.
Tali lavori possono essere eseguiti sia sui condomìni che sulle singole unità abitative adibite a prima casa – nei 18 mesi dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – a condizione che si realizzino interventi sostanziali e si migliori la prestazione energetica dell’immobile di due classi, o se non possibile tecnicamente si raggiunga comunque la classe energetica più alta possibile, anche tramite l’installazione di impianti fotovoltaici, per l’accumulo elettrico e a pompa di calore.
Legare la super-detrazione al miglioramento di due classi energetiche va proprio in questa direzione: salire di una classe in un Attestato di Prestazione Energetica (APE) certificata da un tecnico abilitato vuol dire grosso modo dimezzare la propria impronta energetica, e salire di un’altra classe ancora vuol dire dimezzare una seconda volta quei consumi. 
Fin qui, dunque, le misure di merito del Decreto Rilancio in materia di energia sembrano poggiare su basi metodologiche solide e condivisibili.
Applicazione problematica
Fare “due salti di classi su un appartamento in un condominio in cui non sono padrone del mio tetto e della mia facciata è estremamente difficile. Cambiando tutti gli infissi forse si può fare il salto di una classe, ma se sono attaccato ad un impianto [di riscaldamento] centralizzato, senz’altro, muovendomi da solo sul mio appartamento non riesco a ottenere questo incentivo.
Un punto debole è l’estensione del beneficio fiscale del 110% e della relativa cessione del credito anche agli interventi che non ricadono nel perimetro tipico degli ecobonus, come i casi di ristrutturazione classica.  
La cessione del credito, nelle intenzioni, dovrebbero consentire al privato a corto di liquidità o fiscalmente incapiente di riconoscere direttamente o indirettamente il proprio vantaggio fiscale, pari al 110% della spesa sostenuta, alla ditta installatrice, o al fornitore o alla banca, sotto forma di credito sulle loro imposte.
Anche la cessione del credito direttamente alle banche pone dei problemi.
L’iniziativa è lodevole ma bisogna essere concreti: quanto tempo ci metteranno le banche ad attrezzarsi: otto mesi? Un anno?  
Stesso discorso per le procedure di eventuale cessione dello sconto in fattura alle banche.  
Il rischio è che di fronte a una crescita potenziale della domanda anche forte, l’offerta delle aziende non sia in grado di assorbirla, da parte delle società medio-piccole a causa di problemi di capitalizzazione e accesso al credito, da parte delle aziende più grandi, poiché non fanno questo tipo di interventi polverizzati sul territorio.
La cessione alle banche è già possibile da tre anni per gli incapienti, ma  nessuna banca ha mai attivato il prodotto e l’Agenzia delle Entrate non ha mai pubblicato la circolare per renderla operativa.
La Ns. Azienda è in attesa che escano i provvedimenti attuativi, per poter essere accanto ai propri clienti.
error: Content is protected !!