Il nuovo Piano Transizione 5.0 a favore dell’efficienza energetica delle aziende è stato approvato e comporterà significativi incentivi alle imprese per installare il fotovoltaico e produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 febbraio è stato approvato il decreto-legge PNRR che introduce il nuovo programma che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta. La norma è entrata in vigore dal 2 marzo 2024, trattandosi però un decreto-legge di emanazione governativa, verrà convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Che cos’è il Piano Transizione 5.0 e cosa prevede
Il Piano Transizione 5.0 è un programma che incentiva la digitalizzazione e decarbonizzazione delle imprese e prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Alle aziende verrà concesso un credito d’imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).
Quali investimenti e beni saranno incentivati?
Sono ammessi all’agevolazione investimenti in nuovi beni strumentali inclusi i sistemi all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico a condizione che vengano abbinati (senza vincolo di proporzione di costo) ad investimenti già previsti dalla Transizione 4.0 (Legge N°232 del 11/12/2016) come beni strumentali (allegato A) o software (allegato B) che comportino un risparmio minimo del 3% sull’azienda o del 5% sulla linea di produzione su cui agiscono. Gli impianti fotovoltaici saranno dunque ammessi all’incentivo solo se trainati da un investimento in beni materiai che comporti già un risparmio (attestato da EGE o ESCo certificati) per l’azienda.
Saranno incentivati inoltre i seguenti beni, solo se realizzati nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche appena elencate:
1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023):
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);
2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.
A quanto ammonta il contributo ottenibile in credito d’imposta?
Il nuovo credito d’imposta ammonta all:
* 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
* 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
* 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento viene rispettivamente aumentata:
* al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
* al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabile con apposito Decreto Ministeriale.
Come accedere al contributo e ottenere le certificazioni
Per l’accesso al contributo le imprese devono presentare apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal Decreto Ministeriale.
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare antecedentemente ai lavori la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati e successivamente l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro. È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dell’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti le spese relative alla certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
È necessario inoltre conservare i macchinari 5 anni, altrimenti vi sarà la riduzione dei benefici fiscali.
Come usufruire del contributo
La modalità di fruizione prevede la compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2025, in un’unica rata. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.