La conversione in legge del Dl 63/2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici APE (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l’ACE (attestato di certificazione energetica.
Casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica):
Affitto di edifici o singole unità immobiliari.
Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica).
Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
Edifici pubblici ed aperti al pubblico
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell’immobile.
Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
Vendite di edifici o singole unità immobiliari.
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica).
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